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Lavori in casa: il proprietario è responsabile dei lavori.

Per lavori in casa in cui il committente non nomina un tecnico come responsabile dei lavori, la responsabilità e l’onere del risarcimento ricadono sul committente.

Così con sentenza 40922/2018 la Cassazione ha chiarito che in caso di lavori in casa anche di modesta entità, come la tinteggiatura delle pareti, in cui il proprietario di casa chiami un lavoratore autonomo o un impresa ad eseguire i lavori senza la nomina di un tecnico come responsabile dei lavori, la responsabilità sia civile che penale cade in capo al committente. Quest’ultimo, sarà tenuto a vigilare sulla gestione del cantiere dal punto di vista della sicurezza sul lavoro e sarà responsabile di eventuali infortuni. Il committente, infatti, deve vigilare continuamente sullo svolgimento delle opere in assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi o in assenza della nomina di un responsabile dei lavori, al fine di mettere l’appaltatore nella condizione di operare in piena sicurezza in cantiere.

 

Il fatto

La proprietaria di un villino aveva chiamato un impresa per l’esecuzione di lavori di tinteggiatura sulle pareti esterne della casa: durante i lavori un operaio cade all’interno di un’apertura posta sulla pavimentazione esterna del villino che consentiva l’ingresso di luce ed aria allo scantinato. L’apertura era coperta solo da un pannello di polistirolo che sotto il peso dell’operaio ha ceduto facendolo precipitare e procurarsi ferite mortali. Pertanto la proprietaria, impartendo direttive e mettendo a disposizione attrezzature e materiali ha di fatto assunto la veste di datore di lavoro e pertanto veniva ritenuta responsabile dell’infortunio. Condannata alla pena prevista all’art.589 del codice penale, la proprietaria presentava ricorso al tribunale di Caltanissetta, che lo respingeva.

 

La sentenza della Corte di Cassazione

Anche la Corte di Cassazione conformemente alla decisione del giudice di primo grado ha rigettato il ricorso della proprietaria. In particolare la Cassazione ha rilevato le seguenti responsabilità in capo alla proprietaria:

mancata predisposizione di un piano di valutazione dei rischi;

nel mantenimento dell’apertura sul piano di calpestio del camminamento intorno al villino, senza efficace protezione dal rischio di caduta;

mancata vigilanza dello stato di fatto esistente in cantiere;

mancata informazione delle maestranze presenti sui luoghi.

Nel caso in esame, la proprietaria avrebbe dovuto segnalare i pericoli agli operai, provvedere all’eliminazione di tutti i pericoli prima dell’inizio dei lavori ed in particolare avrebbe dovuto chiudere il lucernaio posto sul camminamento in modo tale da non consentire la rimozione della protezione e così la caduta dall’alto.

 

Il responsabile dei lavori

La figura del responsabile dei lavori è spessa ricoperta da un tecnico come un ingegnere, architetto, o geometra che assume la responsabilità della corretta gestione del cantiere sotto il profilo della sicurezza dei luoghi di lavoro, D.lgs. n.81/2008. Infatti il decreto legislativo definisce il responsbile dei lavori, il soggetto “che può essere incaricato dal committente” per svolgere i compiti attribuitigli dal D.Lgs. 81/2008″.

La nomina del Responsabile dei lavori è facoltativa e pertanto il committente manterrà in capo alla propria posizione di garanzia i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano dal disposto combinato degli articoli 90 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

 

Ulteriori conferme di quanto sopra si ritrova nella sentenza di Cassazione Penale n. 23090 Sez. IV del 10 giugno 2008 in cui si conferma che il committente è la figura principale della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ,in conformità alla definizione contenuta nell’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008. (Fonte: Pietro Salomone, www.teknoring.com).

 

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