Si può pretendere di non stipulare il rogito di compravendita a fronte di un contratto preliminare che obbliga a stipulare in questi giorni di picco dell’epidemia?
La risposta è negativa: infatti, l’inadempimento di un’obbligazione rende il debitore colpevole a meno che egli non provi che il suo comportamento inadempiente «è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile» (articolo 1218 del Codice civile). Inadempimento significa risoluzione del contratto, risarcimento del danno, perdita della caparra confirmatoria da parte di chi l’ha data, obbligo di dare il doppio della caparra confirmatoria ricevuta.
Quindi, se si vuol rimandare la stipula di un rogito, bisogna fare appello, più che al diritto, al senso di ragionevolezza che ciascuno, in occasioni come queste, dovrebbe amplificare al massimo grado; e che le Autorità, in questi giorni, si sforzano di ripetere in ogni occasione, in particolare invitando tutti a starsene a casa fino a che la bufera non sia trascorsa. Anche perché se è vero che dura lex, sed lex, è anche vero che le difficoltà sul campo non sono poche. Si pensi al solo fatto che la maggior parte delle compravendite sono connesse a un mutuo, che occorre per finanziarle: e, quindi, vista la scarsa propensione per i funzionari delle banche a uscire dalle rispettive filiali, la riunione per stipula vendita e mutuo si svolge, nella massima parte dei casi in banca. Ebbene, capita assai spesso che i locali delle banche dedicati a questa attività siano assai infelici in quanto le stanze sono non di rado strettissime e talora, pure, non aerate perché situate negli scantinati. Ci si mette poi il numero di persone che si radunano: uno-due venditori, uno-due acquirenti, qualche loro parente, uno-due mediatori, il geometra o altro consulente, il funzionario della banca. Non mancano i bambini («altrimenti dove li lasciamo?») e qualcuno porta pure il cane. Si fa presto ad arrivare a dieci presenze ed è materialmente impossibile che ciascun partecipante stia a un metro dall’altro. (Fonte: Angelo Busani, Il Sole 24ORE – Estratto da “Norme & Tributi” 19 marzo 2020).
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