Spetta all'ex proprietario pagare i lavori straordinari deliberati dall'assemblea condominiale prima della vendita dell'immobile. Lo ha puntualizzato il Tribunale di Salerno con la sentenza nr. 2627/2019, pubblicata il 19 agosto 2019, Giudice dott.ssa Loredana Palcera, che si è pronunciato sull'opposizione al decreto ingiuntivo promossa dall'ex proprietario di un immobile facente parte di un condominio, al quale era stato ingiunto da parte di quest'ultimo il pagamento di somme a titolo di saldo lavori condominiali straordinari e ratei relativi alla gestione ordinaria per un periodo antecedente alla vendita dell'immobile. L'opponente eccepiva la carenza della prova scritta e la non debenza della somma ingiunta, essendo la stessa riferibile ad interventi straordinari ancora da effettuarsi ed a carico dell'acquirente dell'immobile.
Nel richiamarsi al disposto dell'articolo 63, comma 4, delle disposizioni di attuazione del codice civile, secondo il quale “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e quello precedente”, il Tribunale ha rigettato l'opposizione osservando che, mentre per le spese relative all'anno di vendita e a quello precedente il condominio può agire, indifferentemente, nei confronti del vecchio o del nuovo proprietario, per le spese anteriori al suddetto periodo l'unico responsabile è il vecchio proprietario anche nel caso in cui vi siano patti contrari tra quest'ultimo e l'acquirente.
In merito al momento dell'insorgenza dell'obbligo per il pagamento delle spese condominiali nell'ipotesi di vendita dell'immobile, il Tribunale ha ribadito quanto chiarito dalla Cassazione che ha affermato “In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ.” (Cassazione n. 24654 del 3 dicembre 2010).
Relativamente alle spese per gli interventi di straordinaria amministrazione, ha concluso il Tribunale salernitano, l'obbligo in capo ai singoli condòmini sorge al momento dell'effettiva approvazione, in via definitiva, da parte dell'assemblea e nessuna incidenza a tal fine ha l'adozione di una precedente delibera preparatoria o interlocutoria non propriamente impegnativa per il condominio.
(Fonte: Giovanni Iaria, Il Sole24ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio” 29 ottobre 2019).
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