Secondo la Cassazione (sentenza, 26 aprile 2017, n. 10297), infatti, in questi casi la nullità non colpisce i contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita ma solamente quelli con effetti traslativi. Lo si desume dal tenore letterale della norma, nonché dalla circostanza che, successivamente al contratto preliminare, può intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi o essere prodotta la dichiarazione prevista dalla stessa norma, ove si tratti di immobili costruiti anteriormente al 1° settembre 1967. Ne consegue che, anche nel caso in cui il preliminare abbia ad oggetto un immobile privo della concessione edificatoria, si ritiene costituito tra le parti un valido vincolo giuridico. (Fonte: www.quotidianogiuridico.it).
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